Per la redazione del bilancio consolidato sono possibili due strade: il Consolidato Fiscale Nazionale e il Consolidato Fiscale Mondiale.
Si tratta di regimi opzionali dettagliatamente disciplinati, rispettivamente, negli articoli 117-129 e negli articoli 130-142 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito. Scopriamo in questo articolo applicazioni e differenze.
Consolidati Fiscali Nazionale e Mondiale: quando utilizzarli?
Il Consolidato Fiscale Nazionale è un accordo per stilare in modo consolidato un bilancio tra più società collegate, tra le quali compaiono una società controllante e altre controllate. Il Consolidato Fiscale Nazionale è un regime opzionale possibile per tutte le società con residenza interna allo Stato.
Contrariamente il Consolidato Fiscale Mondiale riguarda la modalità dedicata a gruppi societari nei quali la società controllante è residente e le controllate sono residenti all’estero. Il Consolidato mondiale riguarda principalmente le Società di Capitali e gli enti equiparati. Per quanto riguarda la prima redazione di Consolidato Mondiale è da sottolineare che si tratta di un’opzione vincolante per almeno 5 anni. I successivi rinnovi invece prevedono un vincolo di soli 3 anni.
Come funziona il Consolidato Fiscale Mondiale
Il Consolidato Fiscale Mondiale è un regime opzionale a cui possono accedere una società controllante (residente) e più società controllate, residenti all’estero. La tassazione in questo caso viene calcolata sommando i redditi di tutte le imprese non residenti controllate, sulla base di un calcolo parametrico che prende in considerazione la quota di partecipazione al capitale e agli utili della società controllante.
I requisiti per accedere al Consolidato Fiscale Mondiale
Per accedere al Consolidato Fiscale Mondiale è necessario rispettare alcuni requisiti, eccoli nel dettaglio:
- L’esercizio dell’opzione deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti (no “cherry-picking”);
- Residenza della controllante: la capogruppo (o società controllante) deve necessariamente essere residente in Italia;
- Identità del periodo d’imposta: il periodo di chiusura d’imposta deve essere identico, a meno che una difformità sia consentita dalla legislazione del paese estero di residenza di una controllata;
- Attestazione consenso revisione: ogni controllata non residente deve obbligatoriamente presentare un’attestazione in cui autorizza la revisione del proprio bilancio e assicura alla controllante di fornire la corretta collaborazione al fine di determinare correttamente l’imponibile.
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