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Il Legislatore con l’articolo 1, D.Lgs. 127/2015, ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, escludendo, tuttavia alcuni contribuenti ritenuti minimali.

Ai fini dell’applicazione della previsione normativa, era necessaria l’autorizzazione da parte dell’Unione Europea, avvenuta con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593.

Nello specifico, con l’articolo 1, in deroga all'articolo 218, Direttiva 2006/112/CE, l'Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282, Direttiva 2006/112/CE.

Il successivo articolo 2, autorizzava l’Italia a prevedere che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non fosse subordinato all'accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture fossero emesse da soggetti passivi che beneficiavano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282, Direttiva 2006/112/CE.

L’autorizzazione aveva efficacia fino al 31 dicembre 2021.

Successivamente, con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021, l’autorizzazione è stata prorogata fino al prossimo 31 dicembre 2024, estendendola anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282, Direttiva 2006/112/CE.

Quali sono i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica?

In recepimento di tale estensione, l’articolo 18, D.L. 36/2022, il c.d. Decreto PNRR 2, ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i seguenti contribuenti:

  • in regime forfettario
  • in regime di vantaggio
  • alle associazioni sportive dilettantistiche.

In particolare, l'articolo 18, comma 2, D.L. 36/2022, interviene sull’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, eliminando la deroga che esonerava dall’obbligo di fatturazione elettronica i seguenti contribuenti:

  • che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011;
  • che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
  • che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Il successivo comma 3 dell’articolo 18, D.L. 36/2022, si preoccupa di definire l’entrata in vigore, stabilendo che l'obbligo di fatturazione elettronica scatterà dal prossimo 1° luglio 2022 per i contribuenti forfettari, i soggetti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche che nell’anno precedente, e quindi nel 2021, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

Inoltre, l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2024, scatterà nei confronti di tutti i soggetti, a prescindere dai compensi percepiti.

Sempre il comma 3 dell’articolo 18, D.L. 36/2022, introduce una deroga al regime sanzionatorio, infatti, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Infine, è necessario ricordare che insieme al venir meno dell’esonero di emissione della fattura elettronica si avrà anche l’obbligo dell’esterometro (comunicazione delle operazioni transfrontaliere attive e passive), anche in questo caso in riferimento alle eventuali operazioni poste in essere a decorrer dal 1° luglio 2022, utilizzando il formato .xml della fattura.

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